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Il Mediatore: Una Guida Completa

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Il Mediatore: Una Guida Completa


Il Mediatore: Figura Professionale Imparziale e Neutrale

Hai mai sentito parlare del mediatore? Questa figura professionale svolge un ruolo cruciale nella risoluzione delle controversie in modo pacifico e vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Ma chi è esattamente il mediatore e cosa lo rende così speciale?

Il Mediatore

Il mediatore è un professionista imparziale e neutrale, il cui compito principale è facilitare la comunicazione tra le parti in conflitto per aiutarle a raggiungere un accordo soddisfacente. La sua imparzialità è essenziale: non prende le parti di nessuno e non impone soluzioni, ma guida le parti verso un compromesso.

Requisiti e Formazione

Intenzione: Se stai considerando di diventare un mediatore o se vuoi semplicemente capire meglio come funziona questa figura, è importante conoscere i requisiti e la formazione necessari.

Requisiti

Per diventare mediatore, è necessario possedere specifici requisiti di professionalità e competenza. Generalmente, un mediatore deve avere una laurea in giurisprudenza o in discipline affini e deve aver completato un corso di formazione specifico per mediatori accreditato dal Ministero della Giustizia.

Formazione

Per ottenere l’abilitazione alla professione di Mediatore Civile e Commerciale è necessario seguire l’apposito corso di formazione per mediatori civili  presso un ente accreditato dal Ministero della Giustizia e superare il relativo esame finale. Il corso avrà una durata non inferiore ad 80 ore.

Per chi ha una laurea magistrale o a ciclo unico diversa da giurisprudenza, dopo aver frequentato e superato il corso iniziale per mediatori dovrà attestare anche la frequenza ad un corso  Corso aggiuntivo di approfondimento giuridico in mediazione come previsto dall’art.23, commi n. 6 e 7 del D.M. 150/2023.

La formazione per mediatori include:

  • Corsi teorici e pratici: Comprendono nozioni di diritto, tecniche di negoziazione, gestione dei conflitti e comunicazione efficace.
  • Tirocinio pratico: Consiste in un periodo di pratica sotto la supervisione di mediatori esperti.
  • Aggiornamento continuo: I mediatori devono partecipare regolarmente a corsi di aggiornamento per mantenere le loro competenze sempre attuali.

Ruolo

Il ruolo del mediatore è quello di facilitare il dialogo tra le parti, aiutandole a identificare i loro interessi e a trovare soluzioni creative e reciprocamente vantaggiose.

Funzioni

Le principali funzioni del mediatore includono:

  • Ascolto attivo: Prestare attenzione alle esigenze e ai sentimenti di ciascuna parte.
  • Facilitazione della comunicazione: Aiutare le parti a comunicare in modo chiaro e rispettoso.
  • Proposta di soluzioni: Suggerire possibili soluzioni basate sugli interessi delle parti, senza imporre alcuna decisione.

La Mediazione può essere classificata in quattro tipologie:

  1. Mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010);
  2. Mediazione delegata dal Giudice (art. 5 co. 2, D.lgs. 28/2010);
  3. Mediazione a seguito di una clausola contrattuale (art. 5, co. 5, D.lgs. 28/2010);
  4. Mediazione volontaria (art. 2, D.lgs. 28/2010).

1. Mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010)

La mediazione obbligatoria, come previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 28/2010, è un procedimento che le parti devono necessariamente esperire prima di poter avviare una causa giudiziaria per specifiche tipologie di controversie. Questo significa che, per queste materie, è necessario tentare di raggiungere un accordo tramite la mediazione prima di rivolgersi al giudice.

Le materie per cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda sono :

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura

2. Mediazione demandata dal giudice (art. 5 comma 2, D.lgs. 28/2010)

L’art. 5, D.lgs. 28/2010, comma 2, dispone che “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”

3. Mediazione a seguito di clausola contrattuale–compromissoria (art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010)

Le parti possono prevedere nei contratti che regolano i loro interessi una specifica clausola che, in caso di controversia, preveda di adire, autonomamente o congiuntamente, un organismo di mediazione in via preventiva all’instaurazione di un procedimento ordinario e/o di un arbitrato. Al riguardo, l’ art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010 precisa che: “Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’Ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 (tre mesi). Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro Organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1 (criterio della prevenzione). In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso Organismo iscritto”.

4. Mediazione volontaria (art. 2, D.lgs. 28/2010)

La mediazione per tutte le materie riguardanti diritti disponibili non oggetto di obbligatorietà è fortemente consigliata per alcune delle sue caratteristiche peculiari tra cui:

  1.  Flessibilità: La mediazione offre un processo flessibile che può essere adattato alle esigenze specifiche delle parti coinvolte. Non esistono rigide formalità da seguire, permettendo una gestione più personalizzata del conflitto.
  2. Riservatezza: Le sessioni di mediazione sono confidenziali. Ciò significa che tutto ciò che viene discusso durante il processo non può essere divulgato a terzi senza il consenso delle parti, garantendo la privacy e la sicurezza delle informazioni.
  3. Rapidità: La mediazione consente di risolvere le controversie in tempi molto più brevi rispetto ai procedimenti giudiziari. Questo permette alle parti di ottenere una soluzione rapida e di evitare lunghi periodi di incertezza.
  4. Costi contenuti: I costi della mediazione sono generalmente inferiori rispetto a quelli di una causa in tribunale. Questo rende la mediazione una soluzione economica e accessibile per risolvere le controversie.
  5. Controllo delle parti: In mediazione, le parti mantengono il controllo sul processo e sulle soluzioni proposte. A differenza del processo giudiziario, dove un giudice impone una decisione, in mediazione le parti collaborano per trovare una soluzione consensuale.
  6. Soluzioni creative: La mediazione permette di esplorare soluzioni che potrebbero non essere disponibili in un contesto giudiziario. Le parti possono trovare accordi che soddisfano meglio i loro interessi e necessità specifiche.
  7. Miglioramento delle relazioni: La mediazione facilita la comunicazione e la comprensione reciproca, aiutando a preservare o migliorare le relazioni tra le parti. Questo è particolarmente importante in contesti dove le parti dovranno continuare ad interagire, come nei rapporti di vicinato o commerciali.
  8. Volontarietà: La partecipazione alla mediazione è volontaria (per le materie non obbligatorie), il che significa che le parti si impegnano nel processo con la reale intenzione di risolvere il conflitto. Questo atteggiamento proattivo può portare a risultati più positivi e duraturi.

Procedimento di Mediazione: Fasi e Tempistiche

Vuoi sapere come si svolge un procedimento di mediazione? Ecco una panoramica delle fasi e delle tempistiche coinvolte.

Fasi del Procedimento

  1. Richiesta di Mediazione: Una delle parti presenta una richiesta formale di mediazione a un organismo di mediazione accreditato.
  2. Incontro di Programmazione: Le parti e il mediatore si incontrano per pianificare il processo e definire le regole del gioco.
  3. Sessioni di Mediazione: Si svolgono uno o più incontri durante i quali il mediatore facilita la comunicazione tra le parti.
  4. Accordo Finale: Se le parti raggiungono un accordo, questo viene formalizzato in un verbale.

Tempistiche

Il procedimento di mediazione è generalmente rapido. Può durare da poche settimane a qualche mese, a seconda della complessità del caso e della disponibilità delle parti. In ogni caso, la  mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.

Verbale di Accordo e Omologazione del Verbale

Capire l’importanza del verbale di accordo e dell’omologazione ti permetterà di chiudere la mediazione in modo efficace e legale.

Verbale di Accordo

Il verbale di accordo è il documento che formalizza l’accordo raggiunto dalle parti. Deve essere chiaro, dettagliato e firmato da tutte le parti coinvolte, inclusi i loro avvocati e il mediatore.

Omologazione del Verbale

L’omologa rappresenta una garanzia per l’osservanza dell’accordo raggiunto in sede di mediazione, soprattutto nel caso in cui una parte non ne rispetti i termini e le condizioni.
Se tutte le parti sono assistite da avvocato, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo.
Negli altri casi occorre presentare ricorso al Presidente del Tribunale, che si pronuncia con un decreto.

L’omologazione del verbale è il processo mediante il quale il verbale di accordo viene confermato da un giudice, acquisendo valore legale. Una volta omologato, il verbale ha la stessa efficacia di una sentenza giudiziaria, rendendo l’accordo esecutivo.

Conclusione: La mediazione civile e commerciale offre un modo efficace, economico e rapido per risolvere le controversie. Comprendere il ruolo del mediatore e le fasi del procedimento di mediazione ti permetterà di utilizzare al meglio questo strumento prezioso. Se hai una controversia da risolvere, considera la mediazione come una valida alternativa alla causa giudiziaria.


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