regolamento

Regolamento di Mediazione


Il Regolamento di mediazione di Forum CCM ha ricevuto l’approvazione autorevole del Ministero della giustizia, testimoniando così il suo valore e la sua importanza nel campo della risoluzione alternativa delle controversie.Attraverso la pagina dedicata, i partecipanti potranno non solo accedere alla versione integrale del documento, ma anche esplorare il dettaglio di ciascuno dei 16 articoli che lo compongono. Questo permette agli interessati di comprendere appieno gli aspetti fondamentali e le regole che disciplinano il processo di mediazione offerto da Forum CCM.Si tratta di una risorsa preziosa per coloro che cercano una modalità efficace ed equa per risolvere le loro controversie, consentendo loro di avvicinarsi alla mediazione con una conoscenza approfondita e pratica delle disposizioni.L’approvazione ministeriale conferma la validità e l’adeguatezza del Regolamento, rappresentando un importante riconoscimento delle qualità e delle garanzie fornite da Forum CCM nel fornire un servizio di mediazione di alta qualità e di elevata professionalità.

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Ai sensi del D.Lgs. 28/10 (in seguito D.Lgs.) così come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dell’art. 22 del D.M. 150/2023 (in seguito D.M.) con eventuali ulteriori modifiche, il presente Regolamento di procedura (in seguito Regolamento) è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

1.2 Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il Regolamento si applica in quanto compatibile.

1.3 Le parti, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs., e quando la mediazione è demandata dal Giudice, devono partecipare fino al termine della procedura con l’assistenza di un Avvocato iscritto all’Albo.

1.4 La mediazione può svolgersi, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche come previsto dal presente Regolamento all’art 11, nel rispetto dell’articolo 8-bis del D.Lgs..
ART. 2 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
2.1 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs., il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda e di tutta la documentazione obbligatoria completa (come specificato al punto 2 che segue) presso la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione sito nel luogo competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del Giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria). In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale èstata presentata la prima domanda. La competenza territoriale dell’Organismo è derogabile su accordo di tutte le parti. Per determinare il tempo della domanda, depositata con tutta la documentazione obbligatoria completa (come specificato al punto 2 che segue) si ha riguardo alla data e all’ora del deposito.

2.2 La domanda deve essere predisposta in carta libera utilizzando l’apposito modulo (reperibile sul sito web dell’Organismo) e depositata con tutta la documentazione obbligatoria completa ivi indicata (persone fisiche: carta di identità fronte/retro valida e codice fiscale; persone giuridiche: visura Registro Imprese; Avvocato: Carta di identità fronte/retro valida e tesserino di iscrizione all’Albo; procura a rappresentare la parte in mediazione; informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sottoscritta per ricevuta; contabile pagamento delle indennità per il primo incontro o attestazione di avvenuto deposito dell'istanza o provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciato dall'Ordine Avvocati).

2.3 Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti e possono congiuntamente indicare un Mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo.

2.4 Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui al Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente, nonché riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’Organismo.

2.5 Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli riservati al Mediatore e di quelli scambiati negli incontri separati.
ART.3 RESPONSABILE DELL’ORGANISMO E SEGRETERIA
3.1 La Segreteria, unitamente al Responsabile dell’Organismo (in seguito Responsabile), amministra il servizio di mediazione.

3.2 Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3.3 Ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.Lgs., chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l’Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3.4 La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile, tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto e il valore della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento, l’eventuale proposta formulata dal Mediatore ai sensi dell’art. 11, cc. 1 e 2, del D.LGS., e l’esito del procedimento.

3.5 La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento ed il deposito di tutta la documentazione obbligatoria completa indicata nell'apposito modulo, l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese vive, delle indennità per le spese di avvio e delle indennità per le spese di mediazione relative al primo incontro, determinate sulla base di quanto previsto nel Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente, dopo aver richiesto ed ottenuto le integrazioni eventualmente necessarie, annota la domanda nel registro degli affari di mediazione, che è quindi con ciò considerata formalmente depositata.

3.6 La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile: a) fissa la data del primo incontro da tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione; b) fissa il luogo di svolgimento della mediazione ai sensi dell’art 5.1 del presente Regolamento, derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo; c) designa il Mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, secondo criteri predeterminati ed inderogabili di turnazione (cd. qualificata), tenendo conto dell’oggetto, del valore della controversia e anche della specifica esperienza e competenza professionale, quest’ultima come specificata dai mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione, laddove le parti non indichino concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo.

3.7 La Segreteria comunica alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (posta elettronica certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno se la parte non è in possesso della PEC), breve descrizione della domanda di mediazione, la designazione del Mediatore, la sede, la data e l’orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile. Invita inoltre la parte chiamata a comunicare la propria adesione mediante l’apposito modulo (reperibile sul sito web dell’Organismo) ed a depositare tutta la documentazione obbligatoria completa ivi indicata (persone fisiche: carta di identità fronte/retro valida e codice fiscale; persone giuridiche: visura Registro Imprese; Avvocato: carta di identità fronte/retro valida e tesserino di iscrizione all’Albo; procura a rappresentare la parte in mediazione; contabile pagamento delle indennità per il primo incontro o attestazione di avvenuto deposito dell'istanza o provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciato dall'Ordine Avvocati).

3.8 La parte chiamata alla mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall’istante solo dopo aver aderito al procedimento, ad eccezione di quelli riservati al Mediatore e di quelli scambiati negli incontri separati.

3.9 Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione o, per giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per la composizione della controversia.

3.10 Le parti hanno la possibilità di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Ciascuna delle parti ha la possibilità, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto, con applicazione delle regole fissate per la mediazione telematica all’art. 12 del presente Regolamento.

3.11 In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, secondo il dettato dell’art. 12-bis del D.Lgs., il Giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, c. 2, cpc.

3.12 In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro, all’istante verrà rilasciato il verbale negativo.
ART. 4 MEDIATORE
4.1 Il Mediatore, durante il primo incontro, espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli Avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Il Mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia e sui contenuti dell’accordo. Del primo incontro è redatto, a cura del Mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

4.2 Il Mediatore, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, c. 1 e dell’art. 5 sexies del D.Lgs. e quando la mediazione è demandata dal Giudice, tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

4.3 Il mediatore che intende prestare servizio presso l’Organismo ed essere inserito nell’elenco dei mediatori di Forum C.C.M., dovrà presentare domanda presso la segreteria dell’organismo, allegando i requisiti di qualificazione dei mediatori richiesti ai sensi dell’art. 4, comma terzo, del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 così come modificato dal D.M. n. 145/2011.

4.4 È facoltà dell’Organismo nominare più di un Mediatore (cd. mediatori ausiliari) nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche.

4.5 I mediatori iscritti nell’Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall’Organismo.

4.6 Il Mediatore, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio del procedimento di mediazione, deve rendere dichiarazione scritta di indipendenza, di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità e deve comunicare alla Segreteria eventuali situazioni di incompatibilità, previste dal Codice Etico dell’Organismo, che dovessero sorgere successivamente all’accettazione dell’incarico o circostanze idonee a incidere sulla sua indipendenza e/o imparzialità ed in relazione alle quali il Responsabile provvederà alla sostituzione del Mediatore secondo i criteri sopra specificati, fatta salva la diversa volontà delle parti.

4.7 Le parti possono richiedere all’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza il Responsabile nominerà un altro Mediatore secondo i criteri predeterminati ed inderogabili di turnazione (cd. qualificata); parimenti verrà nominato un altro Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’Organismo.

4.8 Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, cpc. Non possono esercitare la funzione di mediatori i giudici di pace, finché dura il loro mandato, perché non possono svolgere la conciliazione in modi diversi da quelli stabiliti dall’art. 322 del codice di procedura civile.

4.9 Il Mediatore, ai sensi dell’art. 21, D.M. 150/2023, non può essere parte o rappresentare una parte in procedure di mediazione che si svolgono davanti all’Organismo di cui è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

4.10 Il Mediatore comunica alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs..
ART.5 TIROCINIO DEI MEDIATORI
5.1. L’Organismo consente ai propri mediatori, a titolo gratuito, il tirocinio assistito previsto e reso obbligatorio dagli artt. 4 e 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal d.m.145/2011. Al fine di consentire ai mediatori il tirocinio assistito reso obbligatorio dalla normativa vigente, al mediatore designato per ogni singolo affare di mediazione, sono affiancati fino a tre tirocinanti. I tirocinanti che assistono alle sessioni di mediazione sono soggetti al dovere di riservatezza ex art. 9 d.lgs. n. 28/2010.
ART.6 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
6.1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in modalità telematica su richiesta di una o di entrambe le parti. Il luogo della mediazione potrà anche corrispondere ad una sede a disposizione di FORUM CCM a seguito di un accordo stipulato con un altro organismo ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera c) D.M. 180/2010 che consente reciprocamente agli organismi di avvalersi delle strutture, anche secondarie, del personale e dei mediatori.

6.2 Le parti, di concerto con il mediatore, potranno scegliere di svolgere la procedura in altro luogo derogando al criterio di competenza territoriale
ART.7 INCONTRO DI MEDIAZIONE
7.1 L’Organismo, nell’organizzazione degli incontri, riserva allo svolgimento del primo incontro una disponibilità temporale non inferiore a due ore, che, ove necessario, potrà essere estesa ulteriormente nella stessa giornata, a condizione che non vi siano altre incombenze già schedulate, vi sia l’accordo delle parti e del Mediatore e, per le mediazioni che si svolgono in presenza presso la sede dell’Organismo, vi sia la disponibilità della sala di mediazione.

7.2. L’incontro di mediazione si svolge senza formalità di procedura; il Mediatore sente le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di Mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8, c. 7 del D.Lgs.. Al momento della nomina dell’esperto le parti possono convenire la producibilità o meno della relazione in giudizio.

7.3 Il compenso dell’esperto deve essere indicato con preventivo redatto ai sensi del D.M. 182/2002, ovvero deve essere concordato in forma scritta con le parti prima dell’accettazione dell’incarico ed eventuali integrazioni del compenso che si rendessero necessarie dovranno parimenti essere previamente concordate tra l’esperto e le parti. Il compenso dovrà comunque essere corrisposto dalle parti a ciò obbligate in solido entro la chiusura del procedimento di mediazione.

7.4 Nel caso in cui la parte istante o la parte chiamata alla mediazione, solo se quest’ultima abbia preventivamente aderito alla procedura, non possa partecipare al primo incontro per giustificati motivi, lo stesso potrà essere rinviato.

7.5 Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate
ART. 8 ESITO DEL PROCEDIMENTO
8.1 Ai sensi dell’art. 11 del D.LGS., quando è raggiunto un accordo di conciliazione, il Mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto formando un unico documento.

8.2 Il Mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari e acquisiti nel corso del procedimento. Prima della formulazione della proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.Lgs..

8.3 La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto dalla Segreteria e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

8.4 Le parti, entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal Mediatore, dovranno far pervenire alla Segreteria, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta entro tale termine, la proposta si considera rifiutata.

8.5 Il verbale conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai rispettivi Avvocati nonché dallo stesso Mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura, senza indugio, il deposito presso la Segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. L’accordo di conciliazione deve contenere l’indicazione del relativo valore e dei centri di interesse. In caso di svolgimento della mediazione in modalità telematica, le sottoscrizioni saranno digitali.

8.6 Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

8.7 L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

8.8 Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le partiche partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’Organismo.

8.9 È fatto obbligo all’Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

8.10 Quando l’accordo non è raggiunto, il Mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale

8.11 In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta e darà atto a verbale della mancata adesione e/o partecipazione.

8.12 Nel caso di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata, comunque non potrà formulare la proposta e il verbale sarà atto della mancata adesione.

8.13 Nel caso in cui l’Organismo venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 40 del DM, le procedure di mediazione in corso potranno proseguire presso altro Organismo del medesimo circondario scelto dalle parti ai sensi dell’art. 41 del D.M.

8.14 Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis dello stesso D.Lgs., costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480 cpc. Ove previsto per legge l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

8.15 Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. All’uopo, fatta salva la volontà delle parti di procedere alla nomina di un Notaio di fiducia, è istituito presso l’Organismo un elenco di Notai che hanno manifestato la propria disponibilità a presenziare, presso la sede dell’Organismo stesso, all’incontro di perfezionamento dell’accordo e che le parti stesse potranno designare facendosi carico delle relative competenze e spese.
ART. 9 INDENNITÀ E SPESE
9.1 Ai sensi degli artt. 28 e 34 del D.M., ciascuna parte è tenuta in solido a versare all’Organismo, al momento del deposito della domanda e dell’adesione, le spese vive, le indennità per le spese di avvio e le indennità per le spese di mediazione relative al primo incontro come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente.

9.2 In caso di mancato pagamento delle suddette spese ed indennità da parte istante il procedimento di mediazione non verrà iscritto nel Registro e l’incontro di mediazione non avrà luogo; nel caso in cui le suddette spese ed indennità non verranno versate dalla parte aderente, l’incontro di mediazione avrà luogo solo con la parte istante che ne avrà fatto richiesta.

9.3 Quando il primo incontro si conclude senza accordo di conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, non sono dovute ulteriori spese di mediazione.

9.4 Quando il primo incontro si conclude con l’accordo di conciliazione sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente.

9.5 Quando l’accordo di conciliazione si conclude negli incontri successivi al primo, sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione e come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente.

9.6 Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente. Le spese di mediazione sono dovute anche nell’eventualità di abbandono o rinuncia al procedimento.

9.7 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. o è demandata dal Giudice ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs., le indennità sono ridotte di un quinto, come da Tariffario allegato al presente Regolamento e vigente.

9.8 Nella domanda di mediazione deve essere indicato il valore della controversia. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Quando nella domanda o nell’atto di adesione non viene indicato il valore o vi è divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il valore della lite è determinato dal Responsabile con atto comunicato alle parti.

9.9 Il valore della lite può nuovamente essere determinato dal Responsabile dell’Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

9.10 In ogni caso, se all’esito della mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Quando il valore dell’accordo raggiunto sia superiore rispetto allo scaglione determinato, è facoltà dell’Organismo richiedere l’indennità corrispondente al valore contenuto nell’accordo.

9.11 Alle controversie che le parti qualificano di valore indeterminato o indeterminabile è applicato lo scaglione da 50.001,00 a 150.000,00 euro.
ART. 10 REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO E INDENNITÀ PER NON ABBIENTI
10.1 L’Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta. L’Organismo può disporre il riconoscimento di un’indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

10.2 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
ART. 11 DURATA DEL PROCEDIMENTO
11.1 Il procedimento di mediazione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
ART. 12 RISERVATEZZA
12.1 Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.

12.2 Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

12.3 Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il Mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

12.4 Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

12.5 Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.

12.6 Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

12.7 Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/2007, così come modificato dall’art. 22 del D.Lgs. (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo). Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’articolo 47, comma 6 del DM. 150/2023
ART. 13 PROCEDURE IN MODALITA’ TELEMATICA
13.1 Il procedimento di mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

13.2 Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

13.3 A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

13.4 La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

13.5 Nel caso in cui una parte non disponga di firma digitale o elettronica, il mediatore certifica la sua impossibilità di sottoscrivere in tale modalità e verifica il potere di sottoscrizione in suo nome e per suo conto conferito con espressa delega all’avvocato che la assiste nel procedimento.
ART.14 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO E DELLE PARTI
14.1 Sono di esclusiva responsabilità delle parti: - l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta dell’Organismo; - il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia; - le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di mediazione; - l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario; - i recapiti dei soggetti a cui inviare gli inviti alla mediazione e le comunicazioni; - la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; - le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio; - la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia; - ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura. - l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti.

14.2 L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a: - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo; - mancanza o ritardo nella trasmissione delle integrazioni documentali o dei pagamenti eventualmente richiesti dall'Organismo causando la mancata registrazione del procedimento nel registro previsto; - imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell’istante dell’oggetto della domanda, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria. Nei predetti casi uniche responsabili sono le parti interessate.

14.3 Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può, in aggiunta all’Organismo, comunicare la domanda di mediazione già regolarmente depositata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs..
ART. 15 RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI
15.1 L’Organismo si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismo al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli.
ART. 16 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
16.1 Il mediatore è tenuto ad interpretare ed applicare le norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri ed alle responsabilità. Ogni altra regola procedurale è interpretata e applicata
ART. 17 LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO
17.1 Il procedimento di Mediazione ed i suoi effetti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla normativa vigente in materia sia alla normativa ad essa collegata.
ART. 18 NORMA DI CHIUSURA
18.1 Ogni disposizione che intervenga modificando la disciplina corrente della mediazione durante la vigenza del presente regolamento sarà recepita ed applicata tempestivamente da FORUM C.C.M..