regolamento
Regolamento di Mediazione
Il Regolamento di mediazione di Forum CCM ha ricevuto l’approvazione autorevole del Ministero della giustizia, testimoniando così il suo valore e la sua importanza nel campo della risoluzione alternativa delle controversie.Attraverso la pagina dedicata, i partecipanti potranno non solo accedere alla versione integrale del documento, ma anche esplorare il dettaglio di ciascuno dei 16 articoli che lo compongono. Questo permette agli interessati di comprendere appieno gli aspetti fondamentali e le regole che disciplinano il processo di mediazione offerto da Forum CCM.Si tratta di una risorsa preziosa per coloro che cercano una modalità efficace ed equa per risolvere le loro controversie, consentendo loro di avvicinarsi alla mediazione con una conoscenza approfondita e pratica delle disposizioni.L’approvazione ministeriale conferma la validità e l’adeguatezza del Regolamento, rappresentando un importante riconoscimento delle qualità e delle garanzie fornite da Forum CCM nel fornire un servizio di mediazione di alta qualità e di elevata professionalità.
ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Ai sensi del D.Lgs. 28/10 (in seguito D.Lgs.) così
come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dell’art. 22
del D.M. 150/2023 (in seguito D.M.) con eventuali
ulteriori modifiche, il presente Regolamento di
procedura (in seguito Regolamento) è
applicabile alla mediazione per la conciliazione di
controversie civili e commerciali, relative a diritti
disponibili, che le parti vogliono risolvere in
maniera collaborativa, in forza di un accordo, di
una clausola contrattuale e/o statutaria, di un
obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su
iniziativa di taluna o di tutte le parti.
1.2 Per i procedimenti disciplinati da disposizioni
di legge speciali, il Regolamento si applica in
quanto compatibile.
1.3 Le parti, nei casi in cui la mediazione è
condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, c. 1
del D.Lgs., e quando la mediazione è demandata
dal Giudice, devono partecipare fino al termine
della procedura con l’assistenza di un Avvocato
iscritto all’Albo.
1.4 La mediazione può svolgersi, in tutto o in
parte, secondo modalità telematiche come
previsto dal presente Regolamento all’art 11, nel
rispetto dell’articolo 8-bis del D.Lgs..
ART. 2 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
2.1 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs., il procedimento
di mediazione si attiva attraverso il deposito
della domanda e di tutta la documentazione
obbligatoria completa (come specificato al
punto 2 che segue) presso la Segreteria
dell’Organismo di Conciliazione sito nel luogo
competente per la controversia (cioè sito nello
stesso luogo del Giudice che sarebbe
competente per l’azione giudiziaria). In caso di
più domande relative alla stessa controversia la
mediazione si svolge davanti all’Organismo
territorialmente competente presso il quale
èstata presentata la prima domanda. La
competenza territoriale dell’Organismo è
derogabile su accordo di tutte le parti.
Per determinare il tempo della domanda,
depositata con tutta la documentazione
obbligatoria completa (come specificato al
punto 2 che segue) si ha riguardo alla data e
all’ora del deposito.
2.2 La domanda deve essere predisposta in carta
libera utilizzando l’apposito modulo (reperibile
sul sito web dell’Organismo) e depositata con
tutta la documentazione obbligatoria completa
ivi indicata (persone fisiche: carta di identità
fronte/retro valida e codice fiscale; persone
giuridiche: visura Registro Imprese; Avvocato:
Carta di identità fronte/retro valida e tesserino di
iscrizione all’Albo; procura a rappresentare la
parte in mediazione; informativa ai sensi dell’Art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 sottoscritta
per ricevuta; contabile pagamento delle
indennità per il primo incontro o attestazione di
avvenuto deposito dell'istanza o provvedimento
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
rilasciato dall'Ordine Avvocati).
2.3 Le parti possono depositare domande di
mediazione congiunte ed anche nei confronti di
più soggetti e possono congiuntamente indicare
un Mediatore tra quelli inseriti nell’elenco
dell’Organismo.
2.4 Il deposito della domanda di mediazione,
nonché l’adesione alla stessa, costituiscono
accettazione del Regolamento e delle indennità
di cui al Tariffario allegato al presente
Regolamento e vigente, nonché riconoscimento
del relativo debito, solidale tra le parti, nei
confronti dell’Organismo.
2.5 Ogni parte, che abbia aderito alla procedura,
ha diritto di accesso agli atti del procedimento,
ad eccezione di quelli riservati al Mediatore e di
quelli scambiati negli incontri separati.
ART.3 RESPONSABILE DELL’ORGANISMO E SEGRETERIA
3.1 La Segreteria, unitamente al Responsabile
dell’Organismo (in seguito Responsabile),
amministra il servizio di mediazione.
3.2 Coloro che operano presso la Segreteria
devono essere imparziali, non entrare nel merito
della controversia e non svolgere attività di
consulenza giuridica o di mediazione.
3.3 Ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.Lgs., chiunque
presta la propria opera o il proprio servizio
presso l’Organismo o partecipa al procedimento
di mediazione è tenuto all’obbligo di
riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento
medesimo.
3.4 La Segreteria, sotto la direzione del
Responsabile, tiene un apposito fascicolo per
ogni procedimento di mediazione, registrato e
numerato nel registro degli affari di mediazione,
con le annotazioni relative al numero d’ordine
progressivo, i dati identificativi delle parti,
l’oggetto e il valore della controversia, il
Mediatore designato, la durata del
procedimento, l’eventuale proposta formulata
dal Mediatore ai sensi dell’art. 11, cc. 1 e 2, del
D.LGS., e l’esito del procedimento.
3.5 La Segreteria, sotto la direzione del
Responsabile, verificata la conformità della
domanda di mediazione ai requisiti formali
previsti dal presente Regolamento ed il deposito
di tutta la documentazione obbligatoria
completa indicata nell'apposito modulo,
l’avvenuta effettuazione del pagamento delle
spese vive, delle indennità per le spese di avvio e
delle indennità per le spese di mediazione
relative al primo incontro, determinate sulla
base di quanto previsto nel Tariffario allegato al
presente Regolamento e vigente, dopo aver
richiesto ed ottenuto le integrazioni
eventualmente necessarie, annota la domanda
nel registro degli affari di mediazione, che è
quindi con ciò considerata formalmente
depositata.
3.6 La Segreteria, sotto la direzione del
Responsabile:
a) fissa la data del primo incontro da tenersi non
prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal
deposito della domanda di mediazione;
b) fissa il luogo di svolgimento della mediazione ai
sensi dell’art 5.1 del presente Regolamento,
derogabile con il consenso di tutte le parti, del
Mediatore e del Responsabile dell’Organismo;
c) designa il Mediatore, in possesso dei requisiti
stabiliti dalla Legge, secondo criteri
predeterminati ed inderogabili di turnazione (cd.
qualificata), tenendo conto dell’oggetto, del
valore della controversia e anche della specifica
esperienza e competenza professionale,
quest’ultima come specificata dai mediatori nella
domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le
competenze tecniche e la specifica formazione,
laddove le parti non indichino concordemente un
Mediatore tra quelli inseriti nell’elenco
dell’Organismo.
3.7 La Segreteria comunica alle parti, con ogni
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (posta
elettronica certificata o tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno se la parte non è in
possesso della PEC), breve descrizione della
domanda di mediazione, la designazione del
Mediatore, la sede, la data e l’orario del primo
incontro, le modalità di svolgimento della
procedura e ogni altra informazione utile. Invita
inoltre la parte chiamata a comunicare la propria
adesione mediante l’apposito modulo (reperibile
sul sito web dell’Organismo) ed a depositare
tutta la documentazione obbligatoria completa
ivi indicata (persone fisiche: carta di identità
fronte/retro valida e codice fiscale; persone
giuridiche: visura Registro Imprese; Avvocato:
carta di identità fronte/retro valida e tesserino di
iscrizione all’Albo; procura a rappresentare la
parte in mediazione; contabile pagamento delle
indennità per il primo incontro o attestazione di
avvenuto deposito dell'istanza o provvedimento
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
rilasciato dall'Ordine Avvocati).
3.8 La parte chiamata alla mediazione potrà
prendere visione dei documenti depositati
dall’istante solo dopo aver aderito al
procedimento, ad eccezione di quelli riservati al
Mediatore e di quelli scambiati negli incontri
separati.
3.9 Le parti partecipano personalmente alla
procedura di mediazione o, per giustificati
motivi, possono delegare un rappresentante a
conoscenza dei fatti e munito dei necessari
poteri per la composizione della controversia.
3.10 Le parti hanno la possibilità di manifestare la
volontà di svolgere la mediazione in modalità
telematica. Ciascuna delle parti ha la possibilità,
anche quando la mediazione non è svolta in
modalità telematica, di svolgere uno o più
incontri da remoto, con applicazione delle regole
fissate per la mediazione telematica all’art. 12 del
presente Regolamento.
3.11 In caso di mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, al primo incontro del
procedimento di mediazione, secondo il dettato
dell’art. 12-bis del D.Lgs., il Giudice può desumere
argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai
sensi dell’art. 116, c. 2, cpc.
3.12 In caso di mancata adesione della parte
chiamata al primo incontro, all’istante verrà
rilasciato il verbale negativo.
ART. 4 MEDIATORE
4.1 Il Mediatore, durante il primo incontro,
espone alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione e si adopera
affinché le parti raggiungano un accordo di
conciliazione. Le parti e gli Avvocati che le
assistono cooperano in buona fede e lealmente
al fine di realizzare un effettivo confronto sulle
questioni controverse. Il Mediatore non decide
la controversia né svolge attività di consulenza
sull’oggetto della controversia e sui contenuti
dell’accordo. Del primo incontro è redatto, a
cura del Mediatore, verbale sottoscritto da tutti
i partecipanti.
4.2 Il Mediatore, nei casi in cui la mediazione è
condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, c. 1
e dell’art. 5 sexies del D.Lgs. e quando la
mediazione è demandata dal Giudice, tiene il
primo incontro con la parte istante anche in
mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione.
4.3 Il mediatore che intende prestare servizio
presso l’Organismo ed essere inserito
nell’elenco dei mediatori di Forum C.C.M.,
dovrà presentare domanda presso la segreteria
dell’organismo, allegando i requisiti di
qualificazione dei mediatori richiesti ai sensi
dell’art. 4, comma terzo, del D.M. n. 180 del 18
ottobre 2010 così come modificato dal D.M. n.
145/2011.
4.4 È facoltà dell’Organismo nominare più di un
Mediatore (cd. mediatori ausiliari) nelle
controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche.
4.5 I mediatori iscritti nell’Elenco devono
svolgere la loro attività nel rispetto del Codice
Etico approvato dall’Organismo.
4.6 Il Mediatore, al momento dell’accettazione
dell’incarico e comunque prima dell’inizio del
procedimento di mediazione, deve rendere
dichiarazione scritta di indipendenza, di
imparzialità e di insussistenza di motivi di
incompatibilità e deve comunicare alla
Segreteria eventuali situazioni di incompatibilità,
previste dal Codice Etico dell’Organismo, che
dovessero sorgere successivamente
all’accettazione dell’incarico o circostanze
idonee a incidere sulla sua indipendenza e/o
imparzialità ed in relazione alle quali il
Responsabile provvederà alla sostituzione del
Mediatore secondo i criteri sopra specificati,
fatta salva la diversa volontà delle parti.
4.7 Le parti possono richiedere all’Organismo, in
base a giustificati motivi, la sostituzione del
Mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza il
Responsabile nominerà un altro Mediatore
secondo i criteri predeterminati ed inderogabili
di turnazione (cd. qualificata); parimenti verrà
nominato un altro Mediatore, qualora questi, nel
corso del procedimento, rinunci all’incarico
previa dichiarazione scritta e idoneamente
motivata, che deve essere accettata
dall’Organismo.
4.8 Non può svolgere la funzione di Mediatore
chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni
rapporti professionali con una delle parti e
quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815,
primo comma, numeri da 2 a 6, cpc.
Non possono esercitare la funzione di mediatori
i giudici di pace, finché dura il loro mandato,
perché non possono svolgere la conciliazione in
modi diversi da quelli stabiliti dall’art. 322 del
codice di procedura civile.
4.9 Il Mediatore, ai sensi dell’art. 21, D.M.
150/2023, non può essere parte o rappresentare
una parte in procedure di mediazione che si
svolgono davanti all’Organismo di cui è socio o
del quale è legale rappresentante o
responsabile.
4.10 Il Mediatore comunica alle parti le
agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del
D.Lgs..
ART.5 TIROCINIO DEI MEDIATORI
5.1. L’Organismo consente ai propri mediatori, a
titolo gratuito, il tirocinio assistito previsto e reso
obbligatorio dagli artt. 4 e 8 del D.M. 180/2010
come modificato dal d.m.145/2011.
Al fine di consentire ai mediatori il tirocinio
assistito reso obbligatorio dalla normativa
vigente, al mediatore designato per ogni singolo
affare di mediazione, sono affiancati fino a tre
tirocinanti.
I tirocinanti che assistono alle sessioni di
mediazione sono soggetti al dovere di
riservatezza ex art. 9 d.lgs. n. 28/2010.
ART.6 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
6.1. La Mediazione si svolge nelle sedi
comunicate ed accreditate presso il Ministero
della Giustizia, anche in modalità telematica su
richiesta di una o di entrambe le parti.
Il luogo della mediazione potrà anche
corrispondere ad una sede a disposizione di
FORUM CCM a seguito di un accordo stipulato
con un altro organismo ai sensi dell’art. 7 comma
2 lettera c) D.M. 180/2010 che consente
reciprocamente agli organismi di avvalersi delle
strutture, anche secondarie, del personale e dei
mediatori.
6.2 Le parti, di concerto con il mediatore,
potranno scegliere di svolgere la procedura in
altro luogo derogando al criterio di competenza
territoriale
ART.7 INCONTRO DI MEDIAZIONE
7.1 L’Organismo, nell’organizzazione degli
incontri, riserva allo svolgimento del primo
incontro una disponibilità temporale non
inferiore a due ore, che, ove necessario, potrà
essere estesa ulteriormente nella stessa
giornata, a condizione che non vi siano altre
incombenze già schedulate, vi sia l’accordo delle
parti e del Mediatore e, per le mediazioni che si
svolgono in presenza presso la sede
dell’Organismo, vi sia la disponibilità della sala di
mediazione.
7.2. L’incontro di mediazione si svolge senza
formalità di procedura; il Mediatore sente le
parti congiuntamente e, qualora lo ritenga
opportuno, separatamente e può avvalersi, in
casi di particolare complessità e in mancanza di
nomina di Mediatore ausiliario, di esperti iscritti
negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi
dell’art 8, c. 7 del D.Lgs.. Al momento della
nomina dell’esperto le parti possono convenire
la producibilità o meno della relazione in
giudizio.
7.3 Il compenso dell’esperto deve essere
indicato con preventivo redatto ai sensi del D.M.
182/2002, ovvero deve essere concordato in
forma scritta con le parti prima dell’accettazione
dell’incarico ed eventuali integrazioni del
compenso che si rendessero necessarie
dovranno parimenti essere previamente
concordate tra l’esperto e le parti.
Il compenso dovrà comunque essere corrisposto
dalle parti a ciò obbligate in solido entro la
chiusura del procedimento di mediazione.
7.4 Nel caso in cui la parte istante o la parte
chiamata alla mediazione, solo se quest’ultima
abbia preventivamente aderito alla procedura,
non possa partecipare al primo incontro per
giustificati motivi, lo stesso potrà essere rinviato.
7.5 Non sono consentite comunicazioni riservate
delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle
effettuate in occasione delle sessioni separate
ART. 8 ESITO DEL PROCEDIMENTO
8.1 Ai sensi dell’art. 11 del D.LGS., quando è
raggiunto un accordo di conciliazione, il
Mediatore redige processo verbale al quale è
allegato il testo dell’accordo raggiunto
formando un unico documento.
8.2 Il Mediatore è tenuto a formulare una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno
concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento e solo qualora disponga degli
elementi necessari e acquisiti nel corso del
procedimento. Prima della formulazione della
proposta il Mediatore informa le parti delle
possibili conseguenze di cui all’art. 13 del D.Lgs..
8.3 La proposta di conciliazione è comunicata
alle parti per iscritto dalla Segreteria e la stessa,
salvo diverso accordo delle parti, non può
contenere alcun riferimento alle dichiarazioni
rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento.
8.4 Le parti, entro sette giorni dalla
comunicazione o nel maggior termine indicato
dal Mediatore, dovranno far pervenire alla
Segreteria, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta entro
tale termine, la proposta si considera rifiutata.
8.5 Il verbale conciliativo deve essere
sottoscritto dalle parti, dai rispettivi Avvocati
nonché dallo stesso Mediatore che certifica
l’autografia della sottoscrizione delle parti o la
loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura,
senza indugio, il deposito presso la Segreteria
dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle
parti che ne fanno richiesta. L’accordo di
conciliazione deve contenere l’indicazione del
relativo valore e dei centri di interesse. In caso di
svolgimento della mediazione in modalità
telematica, le sottoscrizioni saranno digitali.
8.6 Se con l’accordo le parti concludono uno dei
contratti o compiono uno degli atti previsti
dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione
dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve
essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
8.7 L’accordo raggiunto può prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni
violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti
ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8.8 Il verbale contenente l’eventuale accordo di
conciliazione è redatto in formato digitale o, se
in formato analogico, in tanti originali quante
sono le partiche partecipano alla mediazione,
oltre ad un originale per il deposito presso
l’Organismo.
8.9 È fatto obbligo all’Organismo di conservare
copia degli atti dei procedimenti trattati per
almeno un triennio dalla data della loro
conclusione.
8.10 Quando l’accordo non è raggiunto, il
Mediatore ne dà atto nel verbale e può
formulare una proposta di conciliazione da
allegare al verbale
8.11 In caso di mancata adesione e/o
partecipazione di una delle parti al
procedimento di mediazione, il Mediatore non
può formulare la proposta e darà atto a verbale
della mancata adesione e/o partecipazione.
8.12 Nel caso di mediazione obbligatoria o
demandata dal Giudice, il Mediatore tiene il
primo incontro con la parte istante anche in
mancanza di adesione della parte chiamata,
comunque non potrà formulare la proposta e il
verbale sarà atto della mancata adesione.
8.13 Nel caso in cui l’Organismo venga sospeso o
cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai
sensi dell’art. 40 del DM, le procedure di
mediazione in corso potranno proseguire presso
altro Organismo del medesimo circondario
scelto dalle parti ai sensi dell’art. 41 del D.M.
8.14 Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. l’accordo che
sia stato sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati,
anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis
dello stesso D.Lgs., costituisce titolo esecutivo
per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per
consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la
conformità dell’accordo alle norme imperative e
all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo
precedente deve essere integralmente trascritto
nel precetto ai sensi dell’articolo 480 cpc. Ove
previsto per legge l’accordo allegato al verbale è
omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento
della regolarità formale e del rispetto delle
norme imperative e dell’ordine pubblico. Con
l’omologazione l’accordo costituisce titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata, per
l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione
di ipoteca giudiziale.
8.15 Se con l’accordo le parti concludono uno dei
contratti o compiono uno degli atti previsti
dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione
dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve
essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
All’uopo, fatta salva la volontà delle parti di
procedere alla nomina di un Notaio di fiducia, è
istituito presso l’Organismo un elenco di Notai
che hanno manifestato la propria disponibilità a
presenziare, presso la sede dell’Organismo
stesso, all’incontro di perfezionamento
dell’accordo e che le parti stesse potranno
designare facendosi carico delle relative
competenze e spese.
ART. 9 INDENNITÀ E SPESE
9.1 Ai sensi degli artt. 28 e 34 del D.M., ciascuna
parte è tenuta in solido a versare all’Organismo,
al momento del deposito della domanda e
dell’adesione, le spese vive, le indennità per le
spese di avvio e le indennità per le spese di
mediazione relative al primo incontro come da
Tariffario allegato al presente Regolamento e
vigente.
9.2 In caso di mancato pagamento delle
suddette spese ed indennità da parte istante il
procedimento di mediazione non verrà iscritto
nel Registro e l’incontro di mediazione non avrà
luogo; nel caso in cui le suddette spese ed
indennità non verranno versate dalla parte
aderente, l’incontro di mediazione avrà luogo
solo con la parte istante che ne avrà fatto
richiesta.
9.3 Quando il primo incontro si conclude senza
accordo di conciliazione e il procedimento non
prosegue con incontri successivi, non sono
dovute ulteriori spese di mediazione.
9.4 Quando il primo incontro si conclude con
l’accordo di conciliazione sono dovute
all’Organismo le ulteriori spese di mediazione
come da Tariffario allegato al presente
Regolamento e vigente.
9.5 Quando l’accordo di conciliazione si conclude
negli incontri successivi al primo, sono dovute
all’Organismo le ulteriori spese di mediazione e
come da Tariffario allegato al presente
Regolamento e vigente.
9.6 Quando il procedimento prosegue con
incontri successivi al primo e si conclude senza
conciliazione sono dovute all’Organismo le
ulteriori spese di mediazione come da Tariffario
allegato al presente Regolamento e vigente. Le
spese di mediazione sono dovute anche
nell’eventualità di abbandono o rinuncia al
procedimento.
9.7 Quando la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, c.
1, D.Lgs. o è demandata dal Giudice ai sensi
dell’art. 5-quater D.Lgs., le indennità sono
ridotte di un quinto, come da Tariffario allegato
al presente Regolamento e vigente.
9.8 Nella domanda di mediazione deve essere
indicato il valore della controversia. Quando tale
indicazione non è possibile, la domanda deve
indicare le ragioni che ne rendono
indeterminabile il valore. Quando nella domanda
o nell’atto di adesione non viene indicato il
valore o vi è divergenza tra le parti sulla sua
determinazione, il valore della lite è determinato
dal Responsabile con atto comunicato alle parti.
9.9 Il valore della lite può nuovamente essere
determinato dal Responsabile dell’Organismo,
su indicazione delle parti o su segnalazione del
Mediatore, quando sopravvengono nuovi
elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle
parti nel corso del procedimento.
9.10 In ogni caso, se all’esito della mediazione il
valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è
dovuto secondo il corrispondente scaglione di
riferimento. Quando il valore dell’accordo
raggiunto sia superiore rispetto allo scaglione
determinato, è facoltà dell’Organismo richiedere
l’indennità corrispondente al valore contenuto
nell’accordo.
9.11 Alle controversie che le parti qualificano di
valore indeterminato o indeterminabile è
applicato lo scaglione da 50.001,00 a 150.000,00
euro.
ART. 10 REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO E INDENNITÀ PER NON ABBIENTI
10.1 L’Organismo tiene un registro, anche su solo
supporto informatico, sul quale annota i
procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il
registro contiene il riferimento al numero del
procedimento, il nominativo del Mediatore,
l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità
riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività
svolta. L’Organismo può disporre il
riconoscimento di un’indennità per i mediatori
che abbiano svolto la loro opera a titolo di
gratuito patrocinio.
10.2 Quando la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo
5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna
indennità dalla parte che si trova nelle condizioni
per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,
n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare
presso l’organismo apposita dichiarazione
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché a
produrre, a pena di inammissibilità, se
l’organismo lo richiede, la documentazione
necessaria a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato.
ART. 11 DURATA DEL PROCEDIMENTO
11.1 Il procedimento di mediazione non potrà
avere durata superiore a tre mesi dal deposito
della domanda di mediazione o dalla scadenza
del termine fissato dal Giudice per il deposito
della stessa prorogabile di ulteriori tre mesi dopo
la sua instaurazione e prima della sua scadenza
con accordo scritto delle parti.
ART. 12 RISERVATEZZA
12.1 Il procedimento di mediazione è riservato e
tutto quanto viene dichiarato nel corso
dell’incontro non può essere registrato o
verbalizzato.
12.2 Il Mediatore, le parti e tutti coloro che
intervengono al procedimento non possono
divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese
durante la mediazione.
12.3 Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle
informazioni acquisite nel corso di eventuali
sessioni separate e salvo il consenso della parte
dichiarante o da cui le informazioni stesse
provengano, il Mediatore ed il personale di
Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza
nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
12.4 Le dichiarazioni e le informazioni apprese
durante il procedimento di mediazione non
possono essere utilizzate nel giudizio avente il
medesimo oggetto anche parziale, iniziato o
proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso
scritto della parte dichiarante o dalla quale
provengano le informazioni.
12.5 Il contenuto delle stesse dichiarazioni e
informazioni non può essere oggetto di prova
testimoniale né di giuramento decisorio.
12.6 Le parti non possono chiamare il Mediatore,
gli addetti dell’Organismo, i consulenti e
chiunque altro abbia preso parte al
procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti
e sulle circostanze di cui sono venuti a
conoscenza in relazione al procedimento di
mediazione.
12.7 Restano salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 231/2007, così come modificato
dall’art. 22 del D.Lgs. (Riciclaggio e
finanziamento del terrorismo).
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti
dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione
avviene in conformità a quanto dispone l’articolo
47, comma 6 del DM. 150/2023
ART. 13 PROCEDURE IN MODALITA’ TELEMATICA
13.1 Il procedimento di mediazione può
svolgersi anche secondo modalità telematiche.
Quando la mediazione si svolge in modalità
telematica, ciascun atto del procedimento è
formato e sottoscritto nel rispetto delle
disposizioni del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo
posta elettronica certificata o con altro servizio
di recapito certificato qualificato.
13.2 Gli incontri si possono svolgere con
collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di
collegamento audiovisivo utilizzati per gli
incontri del procedimento di mediazione
assicurano la contestuale, effettiva e reciproca
udibilità e visibilità delle persone collegate.
Ciascuna parte può chiedere al responsabile
dell’organismo di mediazione di partecipare da
remoto o in presenza.
13.3 A conclusione della mediazione il mediatore
forma un unico documento informatico, in
formato nativo digitale, contenente il verbale e
l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la
sottoscrizione mediante firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui
all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è
demandata dal giudice, il documento elettronico
è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono
con le stesse modalità.
Il documento informatico, sottoscritto ai sensi
del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma
digitalmente e lo trasmette alle parti, agli
avvocati, ove nominati, e alla segreteria
dell’organismo.
13.4 La conservazione e l’esibizione dei
documenti del procedimento di mediazione
svolto con modalità telematiche avvengono, a
cura dell’organismo di mediazione, in conformità
all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del
2005.
13.5 Nel caso in cui una parte non disponga di
firma digitale o elettronica, il mediatore certifica
la sua impossibilità di sottoscrivere in tale
modalità e verifica il potere di sottoscrizione in
suo nome e per suo conto conferito con espressa
delega all’avvocato che la assiste nel
procedimento.
ART.14 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO E DELLE PARTI
14.1 Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla
procedura di mediazione, eventuali esclusioni,
preclusioni, prescrizioni e decadenze che non
siano state espressamente segnalate dalle parti
all’atto del deposito dell’istanza e non
riconducibili alla condotta dell’Organismo;
- il tribunale territorialmente competente
a conoscere la controversia;
- le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni
della pretesa e la natura della controversia
contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono
partecipare alla Mediazione, con particolare
riguardo al litisconsorzio necessario;
- i recapiti dei soggetti a cui inviare gli inviti
alla mediazione e le comunicazioni;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega
al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza
delle condizioni per l’ammissione al gratuito
patrocinio;
- la non esistenza di più istanze di
mediazione relative alla stessa controversia;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita
all’Organismo o al mediatore dal deposito
dell’istanza sino alla conclusione della
procedura.
- l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle
parti, se presenti.
14.2 L’Organismo non può essere comunque
ritenuto responsabile di eventuali decadenze o
prescrizioni, conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle
comunicazioni rispetto agli adempimenti non
riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
- mancanza o ritardo nella trasmissione
delle integrazioni documentali o dei pagamenti
eventualmente richiesti dall'Organismo
causando la mancata registrazione del
procedimento nel registro previsto;
- imprecisa, inesatta o mancata
individuazione da parte dell’istante dell’oggetto
della domanda, del diritto tutelato e del luogo
territorialmente competente per l’eventuale
azione giudiziaria.
Nei predetti casi uniche responsabili sono le parti
interessate.
14.3 Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o
di prescrizione, la parte istante può, in aggiunta
all’Organismo, comunicare la domanda di
mediazione già regolarmente depositata, ai
sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs..
ART. 15 RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI
15.1 L’Organismo si riserva la possibilità di
stipulare accordi con altri Organismo al fine di
avvalersi delle strutture, del personale e dei
mediatori degli stessi anche per singoli.
ART. 16 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
16.1 Il mediatore è tenuto ad interpretare ed
applicare le norme del presente Regolamento
per la parte relativa ai propri doveri ed alle
responsabilità. Ogni altra regola procedurale è
interpretata e applicata
ART. 17 LEGGE APPLICABILE E RINVIO NORMATIVO
17.1 Il procedimento di Mediazione ed i suoi
effetti sono regolati dalla legge italiana. Per
quanto non
espressamente previsto nel presente
regolamento e/o negli allegati, si rinvia sia alla
normativa vigente in materia sia alla normativa
ad essa collegata.
ART. 18 NORMA DI CHIUSURA
18.1 Ogni disposizione che intervenga
modificando la disciplina corrente della
mediazione durante la
vigenza del presente regolamento sarà recepita
ed applicata tempestivamente da FORUM C.C.M..